Dopo la proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021 attuata tramite il decreto legge n.125 del 7 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM n. 256 del 24 ottobre 2020 in ordine alle misure di contrasto e contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19 che sarà efficace sino al 24 novembre 2020.
Si ricorda che è obbligatorio avere sempre con sé e utilizzare i dispositivi di protezione individuale sia al chiuso che all’aperto, a eccezione, in questo caso, delle circostanze in cui sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Inoltre, è fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Continuano a restare esclusi da tale obbligo i soggetti che svolgono attività fisica, i bambini sotto i 6 anni e tutti coloro che hanno patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Di seguito, troverete le principali novità e precisazioni.
ATTIVITA’ SCOLASTICHE: rimane garantita l’attività didattica in presenza per il primo ciclo d’istruzione e per l’infanzia. Incremento della didattica a distanza fino al 75% per le scuole di secondo grado con ingressi flessibili e, ove necessario, l’adozione di turni pomeridiani.
RISTORAZIONE: le attività di ristorazione, fra cui rientrano bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito fino ad un massimo di 4 persone, salvo il caso di un numero superiore di conviventi. E’ assolutamente vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18.00. Rimane consentita l’attività di asporto fino alle ore 24.00 e senza limiti di orario la consegna a domicilio.
CINEMA e CONCERTI: sono sospesi tutti gli spettacoli nei teatri, cinema e sale da concerto, sia all’aperto che al chiuso. Inoltre, è disposta la chiusura di sale giochi, sale da ballo, parchi divertimento e continuano a rimanere chiuse anche le discoteche.
FESTE e SAGRE: sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Inoltre, sono sospesi convegni, congressi e altri eventi ad eccezione di quelli svolti in modalità a distanza.
Sono consentite le manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica e nel rispetto delle norme anti Covid-19. Non sono consentiti i festeggiamenti conseguenti a cerimonie civili o religiose.
MUSEI e LUOGHI DI CULTURA: rimane consentito l’accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi di cultura con ingressi contingentati in modo da garantire il rispetto del distanziamento sociale.
SPORT ed EVENTI SPORTIVI: sono sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri benessere, terme, centri culturali, centri sociali e ricreativi. Resta consentita l’attività sportiva di base svolta all’aperto presso centri sportivi sia pubblici che privati nel rispetto delle norme anti Covid-19. Inoltre, sono sospesi tutti gli eventi sportivi e le competizioni individuali e di squadra, l’attività dilettantistica e ludico-ricreativa. E’ fatto divieto di svolgere gare e competizioni. Rimangono consentite solo le attività professionistiche, riconosciute di interesse nazionale dalle Federazioni sportive, svolte all’aperto e al chiuso, sempre in assenza di pubblico.
MEZZI PUBBLICI o PRIVATI: è fortemente raccomandato di evitare gli spostamenti con mezzi pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, necessità o per svolgere attività e usufruire di servizi non sospesi.
Il decreto è consultabile al seguente link:
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